Azioni positive per l’imprenditoria femminile (LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215)
Altre informazioni: www.l215.itArt. 1. Principi generali.
1.
La presente legge è diretta a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari
opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale.
2.
Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
a.
favorire la
creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma
cooperativa;
b.
promuovere la
formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne
imprenditrici;
c.
agevolare
l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile;
d.
favorire la
qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte
delle donne;
e.
promuovere la
presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei
comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Art. 2. Beneficiari.
1.
Possono accedere
ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a.
le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non
inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui
organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne,
nonché , le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria,
dell’artigianato, dell’agricoltura del commercio, del turismo e dei servizi;
b.
le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di
promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri
di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale
riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne
Art. 3. Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
1.
E’ istituito il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, di seguito
denominato Fondo, con apposito capitolo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta
miliardi per il triennio 1992-
Art.4. Incentivazioni per la promozione
di nuove imprenditorialità femminili e per l’acquisizione di servizi
reali.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3, ai soggetti indicati all’articolo 2,
comma 1, lettera a), possono essere concessi:
a.
contributi in
conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per
l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore
dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché, per i
progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od
organizzativa;
b.
contributi per
l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività,
all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla
ricerca di nuovi mercati per il
collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione,
di gestione e di commercializzazione, nonché, per lo sviluppo di sistemi
di qualità.
2. A valere sulle disponibilità di
cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per
cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b), per le attività ivi previste.
Art.5. Comitato
per l’imprenditoria femminile
1.
Presso il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato è istituito
il Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di
Stato, con funzioni di presidente, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, dal Ministero del
tesoro, o da loro delegati; da un rappresentante degli istituti di credito, da
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola
industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei
servizi.
2.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’industria ,del commercio e dell’artigianato, su designazione delle
organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e restano in carico tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3.
Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per
l’adempimento delle proprie
funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione
dai Ministeri di cui al comma 1.
4.
Il Comitato ha compiti di indirizzo e di
programmazione generale in ordine agli eventi previsti dalla legge; promuove
altresì lo studio, la ricerca e l’informazione imprenditorialità femminile.
5.
Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli
opportuni collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e
l’artigianato di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5
ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche
competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la
spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.
Art.6
. Relazione al Parlamento.
1.
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica lo stato
di attuazione della presente legge, presentando a tal
fine una relazione annuale al Parlamento.
Art.7. Iniziative
delle regioni
1.
Le regioni, anche a statuto speciale, nonché, le
province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con
la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che
prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché, la realizzazione di
servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa,
di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2.
Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano
caratteristiche di affidabilità e consolida esperienza in materia e che siano
presenti sull’intero territorio regionale.
Art.8. Copertura
finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire
dieci miliardi per l’anno 1992, lire dieci miliardi per l’anno 1993 e
dieci miliardi per l’anno 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento
interventi vari nel campo sociale ( Imprenditorialità femminile).
2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





