Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (Legge 10 aprile 1991, n. 125 - G.U. n. 88 del 15.04.1991)
Altre informazioni: http://www.welfare.gov.itArt. 1
(Finalità)
1. Le
disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire
l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che
di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
2. Le azioni
positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo
scopo di:
a) eliminare
le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto
nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne
in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli
strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla
formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici
autonome e delle imprenditrici;
c) superare
condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti
diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e
di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
d)
promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali
e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei
settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle
condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una
migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
3. Le azioni
positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse
dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui
all'articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello
nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro
pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle
organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle
rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del
personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 2
(Attuazione di azioni
positive, finanziamenti)
1. Le
imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici
economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione
professionale che adottano i progetti di azioni
positive di cui all'articolo 1, possono richiedere al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di
oneri finanziari connessi all'attuazione dei predetti progetti ad eccezione di
quelli di cui all'articolo 3.
2. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui
all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive
al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le
relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio
dell'autorizzazione.
3. Con
decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di presentazione delle
richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di
realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono essere erogati
sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni
positive, o di singole parti, in relazione alla complessità del progetto
stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio
e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse.
In caso di attuazione parziale, la decadenza opera
limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base
ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.
4. I
progetti di azioni positive concordate dai datori di
lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
6. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici,
nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del
personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro
mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione
alla sfera d'azione della propria attività, il Comitato di cui all'articolo 5 o
il consigliere di parità di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive
tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli
che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro
e nel lavoro tra uomini e donne.
Art. 3
(Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale)
1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al
perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati
secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una
quota del fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge,
determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica. In sede di prima applicazione la predetta
quota è fissata nella misura del dieci per cento.
2. La
finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di
cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il
31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione
regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede
il Comitato di cui all'articolo 5.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è
ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi
richiesti per i progetti approvati.
Art. 4
(Azioni in giudizio)
1.
Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione
del sesso.
2.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole
conseguente alla adozione di criteri che svantaggino
in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e
riguardino i requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
3. Nei
concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e
pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole
"dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il
riferimento al sesso costituisca requisito essenziale
per la natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi
intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure
di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo
di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile
anche tramite il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 2,
competente per territorio.
5. Quando il
ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai
licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la
presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti
discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova
sulla insussistenza della discriminazione.
6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal consigliere di parità
istituito al livello regionale, previo parere non vincolante del collegio
istruttorio di cui all'articolo 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la
commissione regionale per l'impiego. Decorso inutilmente il termine di trenta
giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso può
essere comunque proposto.
7. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire,
sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le
organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché
il consigliere regionale per la parità competente per territorio, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice fissa un
termine per la definizione del piano.
9. Ogni
accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai
sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di
servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'ispettorato del
lavoro ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione
del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi
compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel
caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo
di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente la
discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.
10. Resta
fermo quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
Art. 5
(Comitato nazionale per l'attuazione
dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità
tra lavoratori e lavoratrici)
1. Al fine
di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza
delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale
e di carriera è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di
trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
2. Fanno
parte del Comitato:
a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega,
un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei
datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più
rappresentative sul piano nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti
femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della
parità e delle pari opportunità nel lavoro;
f) il
consigliere di parità componente la commissione
centrale per l'impiego.
3.
Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con
competenze in materia di lavoro;
b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica
istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del Dipartimento della funzione pubblica;
c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per
l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro,
della previdenza ed assistenza sociale nonchè
dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei
lavoratori.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
5. Il
Comitato è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà
più uno dei suoi componenti.
6. Il
Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e
a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7,
nonché in ordine alle relative spese.
7. Il
vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.
Art. 6
(Compiti del Comitato)
1. Per il
perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, comma 1, il Comitato adotta
ogni iniziativa utile ed in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative
all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché
per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che
direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e
sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari
opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
c) promuove
l'adozione di azioni positive da parte delle
istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro, nonché da parte dei
soggetti di cui all'art. 2;
d) esprime,
a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni
positive ed opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la
corretta attuazione e l'esito finale;
e) elabora
codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi
alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle
discriminazioni;
f) verifica
lo stato di applicazione della legislazione vigente in
materia di parità;
g) propone
soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati
all'adozione di piani di azioni positive per la
rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità
per le lavoratrici;
h) può
richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro
informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e
promozione professionale;
i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi
pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione
professionale;
l) redige il
rapporto di cui all'art. 10.
Art. 7
(Collegio istruttorio e segreteria
tecnica)
1. Per
l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e
alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al comitato
di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio
istruttorio così composto:
a) il
vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 5, che
lo presiede;
b) un
magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelli che
svolgono funzioni di giudice del lavoro;
c) un
dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del
lavoro;
d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);
e) il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Ove si
renda necessario per le esigenze di ufficio, i
componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato
di cui all'articolo 5 possono essere elevati a due.
3. Al fine
di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del comitato
e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti
esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta di
personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo
Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.
4. Il
Comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla
stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.
Art. 8
(Consiglieri di parità)
1. I
consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni
regionali per l'impiego.
3. I
consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle
regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano
maturato un'esperienza tecnico-professionale di durata almeno triennale
nelle materie concernenti l'ambito della presente legge.
4. Il
consigliere di parità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio
1987, n. 56, è componente con voto deliberativo della
commissione centrale per l'impiego.
5. Qualora si determini parità di voti nelle commissioni di cui
ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.
6. Oltre ai
compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito
delle competenze delle commissioni circoscrizionali regionali e centrale per
l'impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile iniziativa per la
realizzazione delle finalità della presente legge. Nell'esercizio delle
funzioni loro attribuite, i consiglieri di parità sono pubblici funzionari e
hanno l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime.
I consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti
degli organismi di parità presso gli enti locali regionali e provinciali.
7. Per
l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità
possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di
lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione
professionale.
8. I consiglieri
di parità di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per
territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo 4,
comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi
davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale
amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei
giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4.
9. I
consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal comitato di
cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la
propria attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il
comitato e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.
10. I
consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4, per
l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso
l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione
generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali uffici
assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario
all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di
parità. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
può modificare la collocazione del consigliere di
parità nell'ambito del Ministero.
11. Oltre al
gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle
commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, spettano ai
consiglieri di parità gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in
ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'onere relativo fa
carico al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
12. Il
consigliere di parità ha diritto, se lavoratore dipendente, a permessi non
retribuiti per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda
esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro, di regola tre giorni prima.
Art. 9
(Rapporto sulla situazione del
personale)
1. Le
aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a
redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti,
della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.
3. Il primo
rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in conformità alle indicazioni definite,
nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non
trasmettano il rapporto, l'Ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione
dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
sessanta giorni. In caso di inottemperanza si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la
sospensione per un anno di benefici contributivi eventualmente goduti
dall'azienda.
Art. 10
(Relazione al Parlamento)
1. Trascorsi
due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,
entro trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati sull'attuazione della legge stessa,
sulla base di un rapporto redatto dal Comitato di cui all'articolo 5.
Art. 11
(Copertura finanziaria)
1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e
2. All'onere
di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del
Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità".
3. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma,
addì 10 aprile 1991
COSSIGA
ANDREOTTI.
Presidente del Consiglio dei Ministri
JERVOLINO
RUSSO. Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il
Guardasigilli: MARTELLI





